Un testo perfetto da rileggere prima di montare un nuovo video! 😉

Nel mondo della produzione video, televisiva e cinematografica risulta assai frequente imbattersi in comuni errori di valutazione o considerazione nel campo del diritto d’autore, con particolare riferimento all’utilizzo delle musiche. Questa guida vuole essere un contributo per diradare alcuni dubbi diffusi e razionalizzare i problemi a cui solitamente un produttore video o un videomaker vanno incontro.
Nel seguito ci riferiremo sempre a un compositore associato alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) la cui opera musicale è stata depositata nel repertorio gestito dalla SIAE.

TERMINOLOGIA
Raccogliamo qui di seguito i principali termini relativi al diritto d’autore che sono connessi con l’uso della musica nelle produzioni video, televisive e cinematografiche.

  • Diritto d’autore: è il diritto che riconosce al suo creatore la paternitĂ  di un’opera dell’ingegno quale espressione del lavoro intellettuale: si compone di un diritto morale e di un diritto patrimoniale.
  • Diritto morale: rappresenta il legame indissolubile tra l’opera e il suo creatore e, in quanto tale, è inalienabile, indissolubile, irrinunciabile e indipendente dal mantenimento del diritto patrimoniale.
  • Diritto patrimoniale: consiste nell’insieme dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e attribuisce all’autore il diritto di godere dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento della sua opera. I diritti patrimoniali in campo musicale sono: il diritto di esecuzione musicale, il diritto di riproduzione meccanica e il diritto di sincronizzazione.
  • Diritto di esecuzione musicale: riconosce all’autore un compenso economico in caso di esecuzione pubblica o emissione radiotelevisiva della sua opera musicale. L’entitĂ  del compenso è stabilita da tariffari gestiti dalla SIAE che dipendono da vari fattori. Della riscossione di questo compenso si occupa la SIAE.
  • Diritto di riproduzione meccanica: si applica ogniqualvolta un’opera musicale viene fissata su un supporto audiovisivo o multimediale destinato alla distribuzione pubblica. Anche in questo caso, l’entitĂ  del compenso è stabilita dalla SIAE in base al tipo di produzione, alla tiratura e alla destinazione d’uso. Della riscossione di questo compenso si occupa la SIAE.
  • Diritto di sincronizzazione: si applica quando un’opera musicale viene sincronizzata a un filmato. Generalmente è un diritto che gestisce direttamente l’autore o il suo editore. L’entitĂ  del compenso è a completa discrezione dell’autore, in base alla natura, all’ampiezza e alla finalitĂ  del progetto: la piena libertĂ  di contrattazione dell’autore può condurre questi, per la stessa opera utilizzata, a pretendere una somma elevata o a rinunciare completamente al compenso a seconda della natura del prodotto a cui la musica andrĂ  sincronizzata. Della riscossione di questo compenso si occupa direttamente l’autore o il suo editore.
  • Diritti connessi: benchĂŠ non si tratti di un vero e proprio diritto d’autore, è bene renderne comunque conto in questa guida perchĂŠ molto spesso rientra negli adempimenti che il produttore video deve ottemperare. I diritti connessi riguardano la tutela dell’interpretazione di un’opera musicale da parte di un artista diverso dall’autore originale e la corrispondente fissazione da parte di un produttore fonografico. Nel caso si voglia utilizzare un brano musicale interpretato da un certo artista e fissato su supporto da un certo produttore fonografico, potrebbe essere necessario richiedere a quest’ultimo una licenza, dietro pagamento dei relativi compensi. Può capitare che i compensi dovuti al diritto connesso siano ricompresi in quelli dovuti al diritto di sincronizzazione. In tal caso, la licenza rilasciata dall’editore coprirĂ  entrambi, ma questa eventualitĂ  va verificata caso per caso.

TIPI DI OPERE MUSICALI
Per avere un quadro completo di quali assolvimenti siano necessari da parte del produttore video è necessario specificare in quali tipologie di opere musicali ci si può imbattere. La seguente suddivisione tenta di classificare le opere musicali rispetto agli assolvimenti necessari per utilizzarle in un progetto video. Fatta questa premessa, le opere musicali si possono distinguere in:

  • Pubblico dominio: sono tutte quelle opere composte da autori morti da oltre 70 anni (buona parte della musica classica, ad esempio) per le quali non è necessario pagare alcun compenso alla SIAE, fatti salvi i diritti connessi degli esecutori, spesso detenuti dai produttori fonografici. Se, ad esempio, abbiamo deciso di usare un estratto di una Sinfonia di Beethoven per un nostro progetto, dobbiamo sapere da quale esecuzione stiamo prelevando il materiale musicale (ad esempio, Berliner Philarmoniker diretti da Herbert von Karajan, edizioni Deutsch Grammophon). In questo caso, essendo la musica di pubblico dominio non dobbiamo corrispondere nulla come diritto d’autore, ma dovremmo verificare se è necessario corrispondere un compenso a chi detiene i diritti connessi degli esecutori (in genere, il produttore fonografico). Da questo punto di vista, pertanto, va chiarito l’equivoco che spesso si genera nel considerare la musica di pubblico dominio libera da qualsiasi forma di compenso.
  • Royalty free: si tratta di brani che non vengono depositati nel repertorio di una societĂ  di tutela del diritto d’autore (come la SIAE), quindi non generano compensi derivanti dal diritto di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica. Per quanto riguarda il diritto di sincronizzazione, questi brani sono spesso venduti singolarmente con una licenza apposita che ne consente l’uso limitatamente a un singolo progetto. Bisogna precisare che, in generale, è assai difficile trovare musiche che siano contemporaneamente gratuite e royalty free: l’una caratteristica esclude l’altra. Vale anche la pena prestare attenzione al fatto che si trovano librerie scaricabili in modo gratuito dalla rete, spesso da fonti illegali, e dichiarate come royalty free: l’uso di tali librerie apparentemente libero è invece proibito dall’assenza di una regolare licenza d’uso dei loro contenuti musicali.
  • Musiche di repertorio: sono le musiche che fanno giĂ  parte del repertorio musicale mondiale e, particolarmente, di quello tutelato dalla SIAE. Praticamente tutta la musica conosciuta tutelata dal normale diritto d’autore, che non sia ancora diventata di pubblico dominio, è considerata musica di repertorio. L’uso di questa tipologia di opere per un progetto video è subordinato all’autorizzazione da parte dell’autore che, dietro opportuno compenso, ne concede il diritto di sincronizzazione. Questo diritto può anche essere negato nel caso l’autore non si dimostri interessato a voler associare la propria opera a uno specifico progetto. A seconda degli ambiti di applicazione, poi, saranno dovuti i diritti di esecuzione e di riproduzione. Per quanto riguarda i diritti connessi (quelli, cioè, dovuti agli artisti interpreti del brano musicale), essi sono nella gran parte dei casi automaticamente ricompresi nei diritti di sincronizzazione, ma è necessario che questo aspetto sia chiarito di volta in volta con l’autore del brano musicale o con il suo editore. Potrebbe infatti accadere che di uno stesso brano musicale (inteso come partitura scritta dal compositore) siano presenti piĂš interpretazioni da parte di artisti differenti e queste interpretazioni siano state fissate su supporto da differenti produttori fonografici. In tal caso potrebbe essere necessario richiedere separatamente la licenza per la sincronizzazione (all’editore) e la licenza per l’uso dell’interpretazione prescelta (al produttore fonografico).
  • Musiche originali: valgono le stesse considerazioni fatte per le musiche di repertorio, considerando però che queste musiche vengono scritte dal compositore appositamente per il nostro progetto. Questo fatto comporta che il compenso di sincronizzazione viene ricompreso nel compenso assegnato al compositore per la scrittura delle musiche. Per quanto riguarda i diritti di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica, valgono le stesse considerazioni fatte per la musica di repertorio, in quanto queste musiche sono originali solo relativamente al progetto attuale, ma diventano automaticamente di repertorio una volta utilizzate. Per fare un esempio, la celeberrima “Once upon a time in America” di Ennio Morricone era originale quando è stata usata nell’omonimo film, ma era considerata di repertorio quando la Beghelli ha deciso di usarla per una delle sue campagne pubblicitarie.
  • Production Music: si tratta di opere musicali che rientrano pienamente nelle musiche di repertorio, ma i cui diritti di sincronizzazione vengono gestiti direttamente dalla SIAE con un apposito accordo tra autori ed editori. La nascita di Production Music è stata motivata dalla crescente necessitĂ  di velocizzare e snellire le procedure e i costi necessari per la richiesta delle autorizzazioni all’uso di musiche di repertorio da parte degli autori o degli editori. Per questo motivo si sono costituite delle librerie musicali i cui diritti di sincronizzazione vengono gestiti direttamente dalla SIAE, compilando degli appositi moduli di dichiarazione delle opere musicali utilizzate. In questo modo si evita il rischio di vedersi negata l’autorizzazione all’uso di una musica e non si hanno sorprese sul compenso che si dovrĂ  riconoscere per la sincronizzazione. La Production Music, infatti, ha tariffe stabilite conteggiate sul secondo di musica utilizzata. Inoltre, utilizzando un brano musicale tratto da una Production Music Library si è sempre certi di pagare sia i diritti di sincronizzazione, sia i diritti connessi in un’unica soluzione.
  • Creative Commons: il discorso sui Creative Commons meriterebbe una trattazione a sĂŠ stante, ma è interessante capire in cosa consiste questa nuova forma di gestione del diritto d’auotre. Ciò che ci interessa maggiormente per questa trattazione è capire come i diritti relativi a opere Creative Commons interagiscono con quelli tradizionali, soprattutto con riferimento al ruolo di tutela operato dalla SIAE, e individuare in che modo le casistiche previste dal Creative Commons possono essere messe in corrispondenza con quelle della tradizionale tutela del diritto d’autore. La gestione dei Creative Commons si contrappone alla normale protezione del diritto d’autore (“all rights reserved”, cioè tutti i diritti riservati) mediante politiche di “some rights reserved” (alcuni diritti riservati). Le condizioni tutelate dal Creative Commons sono quattro e possono essere combinate tra loro a piacimento dell’autore: attribuzione (attribution, BY), derivazione (share alike, SA), non a scopo commerciale (non-commercial, NC) e non derivazione (non-derivative, ND).  In pratica è l’autore che decide, nel momento in cui concede un’opera in licenza, quanti e quali diritti vuole riservarsi sull’opera. La forma meno stringente di protezione è la licenza “Attribution” (CC-BY) che riserva il diritto dell’autore di essere sempre citato come creatore dell’opera: in questo senso, possiamo pensare a un’opera di pubblico dominio. Ci sono poi licenze che proibiscono l’uso dell’opera a scopi commerciali (tutti i casi in cui si utilizza un’opera per trarne un profitto): in questi casi, la licenza prende l’attributo di “Non-Commercial” (CC-BY-NC) e può essere necessario dover riconoscere un compenso all’autore nel caso in cui si voglia utilizzarla anche per questi scopi: in questo ambito, la forma piĂš vicina potrebbe essere quella della musica royalty free. In tutti i casi, comunque, la musica prodotta in ambito Creative Commons, non è tutelata nel repertorio SIAE per definizione: in conseguenza di ciò essa non genera proventi derivanti dalla pubblica esecuzione o dalla riproduzione meccanica, fatta eccezione per quelli derivanti dalla licenza ottenuta dall’autore (che comunque è equiparabile al diritto di sincronizzazione).

DIRITTI PATRIMONIALI NEL CASO DI PRODUZIONI VIDEO
Nel caso della produzione video, televisiva o cinematografica saranno corrisposti, a vari livelli, in momenti successivi ed eventualmente da parte di soggetti tra loro differenti, uno o più dei diritti patrimoniali già descritti. Prima di chiarire, con precisi esempi casistici, come avvenga il riconoscimento di questi diritti, vale la pena sottolineare che il diritto di sincronizzazione è sempre dovuto in virtù del fatto che viene utilizzata un’opera musicale per accrescere il valore complessivo dell’opera filmica. Questa inalienabilità concettuale, tuttavia, viene controbilanciata dalla discrezionalità dell’autore nel decidere quando e in che misura esigere i compensi derivanti da questo diritto. Tale facoltà, che resta sempre e comunque in mano all’autore, può spingersi fino al punto di pretendere, per la stessa opera musicale su progetti differenti, compensi anche molto distanti fra loro, esclusivamente in ragione delle differenti caratteristiche dei progetti implicati. Questo punto verrà chiarito nel dettaglio di ciascuna tipologia di progetto. L’impegno da parte del produttore di riconoscere il diritto di sincronizzazione all’autore delle musiche viene stipulato in appositi contratti tra le parti.

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA
Per i film destinati alla circuitazione cinematografica, sono generalmente riconosciute tutte e tre le forme di diritto patrimoniale.

  • diritto di sincronizzazione: deve essere pagato dalla produzione del filmato nel momento in cui l’autore rilascia la liberatoria sull’uso delle musiche, generalmente nella fase del ciclo produttivo in cui il regista o il montatore delle musiche ha deciso in modo definitivo quali opere utilizzare, e in ogni caso prima che il filmato venga stampato e distribuito nelle sale. Molto spesso un progetto cinematografico utilizza musiche originali appositamente scritte per il film: in tal caso, il compenso per la concessione del diritto di sincronizzazione viene ricompreso nel budget assegnato al compositore per comporre le musiche per il film;
  • diritto di esecuzione musicale: viene pagato dai cinema in ragione dei biglietti di ingresso venduti;
  • diritto di riproduzione meccanica: viene pagato dalla produzione cinematografica nel momento in cui viene effettuata la duplicazione della pellicola da distribuire nelle sale cinematografiche.

EMITTENZA TELEVISIVA
Per i filmati destinati al mercato televisivo, i diritti che dovranno certamente essere riconosciuti all’autore delle musiche utilizzate sono quelli di sincronizzazione e quelli di esecuzione musicale.

  • diritto di sincronizzazione: deve essere pagato dalla produzione del filmato nel momento in cui l’autore rilascia la liberatoria sull’uso delle musiche, di solito quando il regista o il montatore delle musiche richiede al compositore le musiche piĂš idonee per il film. In ogni caso l’assolvimento prima che il filmato venga trasmesso;
  • diritto di esecuzione musicale: viene pagato dall’emittente televisiva nella fase di rendicontazione della messa in onda del documentario.

DISTRIBUZIONE SU CD O DVD
Possiamo classificare in questa casistica tutti filmati realizzati per la distribuzione su supporto magnetico, che siano essi DVD video o CD Rom con contenuti multimediali. In questo caso, i diritti che dovranno essere riconosciuti all’autore delle musiche utilizzate sono quelli di sincronizzazione e quelli di riproduzione meccanica.

  • diritto di sincronizzazione: come nel caso di filmato destinato all’emittenza televisiva, deve essere pagato dalla produzione nel momento in cui l’autore rilascia la liberatoria sull’uso delle musiche e in ogni caso prima che il filmato venga mandato in stampa;
  • diritto di riproduzione meccanica: viene pagato dalla produzione tramite richiesta alla SIAE dei bollini da apporre su ciascuna copia dei DVD stampati.

SPOT PUBBLICITARI
Lo spot pubblicitario televisivo fa parte di una categoria particolare di prodotti video che non generano per l’autore delle musiche compensi derivanti dall’esecuzione musicale, anche se lo spot viene trasmesso su tutte le reti nazionali per decine di volte al giorno. Per questo motivo, gli unici diritti che il compositore vede riconoscersi sono quelli di sincronizzazione.

  • diritto di sincronizzazione: viene pagato dalla produzione nel momento in cui l’autore rilascia la liberatoria sull’uso delle musiche e in ogni caso prima che lo spot venga trasmesso. La mancanza di diritti di esecuzione musicale fa sĂŹ che, per questa particolare tipologia di filmati, i diritti di sincronizzazione siano l’unica fonte di guadagno per l’autore delle musiche. In ragione di questo fatto, l’autore può esigere un compenso piĂš alto, ben motivato anche dalla natura strettamente commerciale dell’uso che si farĂ  della propria opera, che generalmente prevede l’utilizzo della musica per un periodo di tempo stabilito.

SIGLE E FONDI TELEVISIVI
Sigle e fondi televisivi vengono conteggiati, rispetto al diritto d’autore, in modo singolare. A differenza degli spot che non generano diritti di esecuzione, le sigle producono diritti di esecuzione conteggiati a secondi e con un tetto massimo per ciascun semestre di rendicontazione. Ciò è motivato dalla estrema brevità di queste composizioni (a volte anche di soli 7-8 secondi) e dalla relativamente alta frequenza di emissione settimanale. I sottofondi musicali, invece, generano per l’autore proventi proporzionali alla effettiva durata della musica trasmessa, senza alcun limite nei conteggi in fase di rendicontazione.

  • diritto di sincronizzazione: una sigla o un fondo è solitamente frutto di una precisa commissione da parte della produzione, per cui il diritto di sincronizzazione, cosĂŹ come avviene per le musiche originali, viene ricompreso nel compenso riconosciuto al compositore per la creazione dell’opera musicale ed è comunque a carico della produzione televisiva;
  • diritto di esecuzione musicale: viene rendicontato direttamente dell’emittente televisiva che conteggia quanti secondi di emissione ci sono stati, fino al raggiungimento del tetto massimo di un’ora nel caso delle sigle o illimitatamente nel caso dei sottofondi musicali.

SITI WEB
L’enorme diffusione nell’uso delle risorse di rete ha costretto la SIAE a predisporre apposite licenze studiate specificatamente per il web. Poiché le casistiche in questa situazione sono molto diversificate, bisogna valutare in quale tipologia di utilizzo si rientra prima di richiedere l’apposita licenza. Le discriminanti sono:

  • sito personale o commerciale;
  • numero di brani utilizzati;
  • numero di visite mensili del sito o delle sue pagine;
  • disponibilitĂ  della musica in streaming e/o in downloading.

In base a queste variabili, il costo della licenza viene modulato dalla SIAE per adeguarsi nel miglior modo possibile alla vostra situazione reale. È impraticabile riassumere in poche righe tutte le casistiche possibili. Ci basterà dire che la SIAE ha predisposto un’apposita sezione del proprio sito dove provvedere alla formulazione della licenza migliore nel proprio caso mediante una specie di percorso guidato, rispondendo alle domande del quale, verrà predisposta la licenza necessaria.
Vista la mutevolezza dei contenuti sui siti web, la licenza può essere richiesta e rinnovata indipendentemente dal reale contenuto musicale. Questo vuol dire che il dettaglio sulle musiche realmente utilizzate nel sito (autori e titoli) dovrà essere comunicato successivamente tramite un report specifico entro la data del 31 gennaio di ogni anno.
Un’ultima considerazione riguarda l’indipendenza tra la licenza SIAE (che copre la sola parte dei diritti di riproduzione musicale) e l’autorizzazione all’uso delle musiche, che invece rimane come al solito nelle mani di ciascun autore e che sarà rilasciata dietro la corresponsione dei diritti di sincronizzazione che i vari autori riterranno adeguati.

  • diritto di sincronizzazione: viene pagato dal proprietario del sito web o dal professionista che si occupa del suo confezionamento (che ovviamente ne carica i relativi costi al committente) nel momento in cui l’autore rilascia la liberatoria sull’uso delle musiche e in ogni caso prima che la musica venga caricata sul sito;
  • diritto di esecuzione musicale: viene assolto mediante la richiesta e il pagamento della licenza opportunamente modulata dalla SIAE per ciascun sito, in base a precisi criteri di valutazione, ed è dovuto dal proprietario del sito web.

FESTIVAL E CONCORSI
Questa categoria, in realtà, potrebbe essere ricompresa, a seconda delle circostanze, nelle precedenti che riguardano i film cinematografici, televisivi o destinati alla distribuzione in DVD. Quindi valgono le considerazioni già fatte precedentemente. Ciò che cambia in questo caso sono i presupposti con cui un progetto parte.
È possibile, infatti, che il compositore sia consapevole fin dall’inizio che la partecipazione ad un Festival possa rappresentare per tutti un momento di promozione delle proprie doti artistiche e professionali. Dunque, sulla scia di questa considerazione non è raro che il compositore rinunci a un compenso sui diritti di sincronizzazione, aspettando che magari il progetto susciti l’interesse di un produttore o un’emittente televisiva che ne proponga la diffusione. In tal caso, l’assolvimento del diritto di sincronizzazione può considerarsi semplicemente ritardato all’effettivo momento in cui il progetto viene distribuito su larga scala.

  • diritto di sincronizzazione: l’assolvimento spetta sempre alla produzione, ma si verifica spesso un accordo tra le parti nel quale si aspetta l’esito del Festival per verificare quali canali di distribuzione si prospettano per il film prima di procedere a un’effettiva regolarizzazione della licenza d’uso delle musiche;
  • diritto di esecuzione musicale: trattandosi comunque di musiche depositate nel repertorio SIAE, l’assolvimento dei diritti di esecuzione musicale è comunque dovuto e spetta all’organizzazione del festival provvedervi.

FONTE